DISPOSIZIONI AGGIORNATE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID- 19
Le più aggiornate disposizioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19, dispongono il rafforzamento delle operazioni di sanificazione tese al contenimento del contagio umano. Nelle imprese ancora operative perché non colpite da ordinanze restrittive, negli esercizi commerciali, nei servizi e luoghi vari deve essere garantita la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro, di altre aree e degli articoli. Di più, l’azienda, in ossequio alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità ritenute più opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia (DPCM 26 aprile 2020, Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.108 del 27-4-2020). Elementi utili per acquisire le vigenti linee di indirizzo sulle modalità di controllo dei contagi sono contenuti anche nel Documento tecnico del Ministero della salute 35824 DGPRE del 7/12/2015. Stesso dicasi per l’attuazione di misure di sicurezza di tipo collettivo per le quali si può fare riferimento al DL.vo 81/2008 sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro.
SANIFICAZIONE, GESTIONE E CONTENIMENTO DEL CORONAVIRUS
Il concetto di sanificazione, anche in riferimento alle normative vigenti, è da intendersi come il complesso di procedimenti ed operazioni di pulizia e/o disinfezione e mantenimento della buona qualità dell’aria.
In base alle evidenze, a oggi disponibili, per quanto concerne la trasmissione dell’infezione da SARS-CoV-2, della sopravvivenza del virus su diverse superfici e dell’efficacia dei prodotti utilizzati per la pulizia e la disinfezione/sanificazione dei locali. Le indicazioni considerano anche l’impatto ambientale e i rischi per la salute umana connessi al loro utilizzo.

Le apparecchiature utilizzate dovranno sempre rispondere ai requisiti fondamentali inerenti alle caratteristiche funzionali richieste, nonché a requisiti generali richiamati per la progettazione e la costruzione, in conformità alle norme tecniche armonizzate emanate dal Comitato Europeo di Standardizzazione (CEN).
PRESIDI MEDICO/CHIRURGICI E BIOCIDI. CARATTERISTICHE GENERALI
I prodotti che vantano un’azione disinfettante battericida, fungicida, virucida o una qualsiasi altra azione tesa a distruggere, eliminare o rendere innocui i microrganismi tramite azione chimica, ricadono in due distinti processi normativi: quello dei Presidi Medico-Chirurgici (PMC) e quello dei biocidi. Tali prodotti, prima della loro immissione in commercio, devono essere preventivamente valutati dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) (o altro organo tecnico-scientifico in ambito Nazionale) e autorizzati dalle Autorità Competenti degli stati membri dell’UE – per l’Italia il Ministero della Salute – sotto l’egida dell’Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (European Chemicals Agency, ECHA). Punto chiave per entrambe le normative è quello relativo a una comprovata efficacia dei prodotti, valutata sulla base di specifiche norme tecniche europee di standardizzazione sull’attività virucida, quali la UNI EN 14476:2013 e la UNI EN 16777:2019.
PER CONCLUDERE
Ecosan Italia, forte di un’esperienza trentennale nel ramo della sanificazione, è in grado di assicurare al cliente pubblico e privato un servizio perfettamente allineato alla normativa vigente sia dal punto di vista del prodotto utilizzato, sia sotto il profilo riguardante il personale specializzato, nonché per le attrezzature e la pianificazione logistica e temporale dei vari interventi.
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